Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento

I Informazioni generali - Campo di applicazione

  1. La fornitura di merce e servizi verrà effettuata esclusivamente nel rispetto delle Condizioni generali, definite nel prosieguo. Le condizioni si applicano anche a tutte le operazioni future tra le parti contraenti, senza obbligo di riferimento espresso. Le Condizioni generali si applicano anche ai contratti stipulati successivamente, anche in caso di assenza di esplicito riferimento e anche qualora la fornitura della merce o del servizio venga per il committente effettuata senza limitazioni o riserve nella piena conoscenza di condizioni standard del committente, contrarie alle Condizioni generali dell'Azienda, o qualora le condizioni del committente si discostino da quelle dell'Azienda. 
  2. Il committente è interamente a conoscenza delle Condizioni generali dell'Azienda in base ai listini prezzo di quest'ultima, ai comunicati via e-mail e alle pubblicazioni online.

 

II          Offerta e stipulazione del contratto, adempimento

  1. I contratti inviati al committente non sono di carattere impegnativo. Solo con la trasmissione dell'ordine viene confermato il carattere impegnativo dell'offerta. L'accettazione dell'offerta è una decisione della Knauf Insulation, e avviene o con la conferma dell'ordine o con l'esecuzione delle forniture o dei servizi commissionati, senza riserve o limitazioni.
  2. I dati tecnici e le descrizioni, contenenti informazioni sui prodotti o i materiali pubblicitari dell'Azienda, le schede tecniche, le informazioni e i dati forniti dal produttore o dai suoi collaboratori, non rappresentano una garanzia per le caratteristiche, la qualità e la durata della merce oggetto delle forniture da parte dell'Azienda, salvo qualora tali informazioni o dati vengano pattuiti con un contratto a parte, come previsto dall'art. 459 del Codice delle obbligazioni (in seguito denominato Codice delle obbligazioni).
  3. Gli usi accertati previsti dal Regolamento europeo REACH, validi per la merce, non definiscono le caratteristiche della stessa merce, contrattualmente pattuite, e nemmeno le forme d'uso ai sensi del contratto.
  4. Qualora la merce venga venduta in base al campione o esemplare, tale campione o esemplare è da ritenersi unicamente come descrizione della conformità tecnica del campione o esemplare, ma non comporta in alcun caso alcuna garanzia o assicurazione per le caratteristiche o per la durata della merce oggetto delle forniture della Knauf Insulation.
  5. Il sostegno tecnico viene offerto secondo le migliori possibilità dell'Azienda. Tutti gli eventuali dati e le informazioni trasmesse sulla conformità e sull'uso delle nostre merci non sollevano l'acquirente dall'obbligo di controllo ed esame della merce per quanto concerne la sua conformità per lo scopo d'uso previsto.

 

III         Prezzi, condizioni di pagamento e ritardi con il pagamento

  1. Si applicano i prezzi concordati all'atto della stipulazione del contratto, in particolare i prezzi citati nell'ordine e/o nella conferma d'ordine. In mancanza di un'espressa definizione dei prezzi, si applicano quelli vigenti al momento della stipulazione del contratto o i prezzi previsti dal listino dell'Azienda.  I prezzi vengono calcolati in base ai volumi, ai pesi e alle quantità definiti dall'Azienda, salvo il caso di contestazione da parte del committente nel momento della ricevuta della merce.
  2. Vanno sommati ai prezzi (netti indicati nell'ordine) anche l'imposta sul valore aggiunto applicabile al giorno della fornitura, e - qualora così espressamente pattuito - le spese di assicurazione del trasporto. In caso di forniture all'estero, vengono sommati ai prezzi anche i contributi e le spese particolari dovute negli altri Stati.  L'importo definitivo rappresenta l'importo definitivo della fattura (al lordo d'IVA).
  3. L'Azienda si riserva di poter aggiornare in modo razionale i prezzi, in caso di modifica delle spese in seguito alla stipulazione del contratto, per motivi imputabili agli accordi sulle retribuzioni, basate su un contratto di lavoro collettivo, all'aumento dei prezzi praticati dai fornitori o alle oscillazioni dei corsi di cambio.  L'avviso relativo alle modifiche citate verrà trasmesso entro e non oltre quattro settimane prima dell'entrata in vigore dei nuovi prezzi.  I nuovi prezzi si riterranno accettati, salvo in caso di contestazione da parte del committente in forma scritta entro una settimana dal relativo avviso. Tale regola non si applica se è stato concordato un prezzo fisso.
  4. Le fatture dell'Azienda devono essere pagate senza detrazioni entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo qualora sia stata concordata una data di pagamento diversa. Dopo la scadenza del termine di pagamento indicato sulla fattura, il committente risulterà in ritardo con il pagamento ai sensi dell'art. 299, comma uno del Codice delle obbligazioni (OZ).  In caso di concessione di uno sconto alla clientela, l'importo dello sconto viene applicato sulla somma finale indicata nella fattura (al lordo d'IVA), diminuito per le spese forfettarie del trasporto pari al 8%, per le spese dell'assicurazione del trasporto, qualora le merci siano state assicurate durante il trasporto, e - in caso di forniture all'estero - per eventuali altre spese dovute nell'altro Stato. 
  5. Il committente sarà intitolato a compensare i propri crediti con quelli dell'Azienda, solo qualora i crediti del primo siano stati riconosciuti come incontestati da parte dell'Azienda. Il committente può inoltre esercitare il diritto citato, qualora i crediti del medesimo nei confronti dell'Azienda risultino dallo stesso rapporto contrattuale.
  6. Qualora il committente non effettui il pagamento in base alle fatture nei tempi previsti, non rispetti il termine di pagamento o qualora la situazione finanziaria del committente peggiori in seguito alla stipulazione del contratto, qualora vengano in seguito alla stipulazione del contratto acquisite dall'Azienda informazioni non favorevoli sul committente, tali da far scaturire dei dubbi sulla solvenza o sulla linea di credito dello stesso committente, l'Azienda si riterrà intitolata ad accorciare la scadenza delle fatture in pagamento e a chiedere il pagamento immediato del debito rimanente del committente, chiedendo, contrariamente alle disposizioni del contratto, il pagamento anticipato di tutte le forniture successive o il rilascio di una fideiussione per il pagamento, o il pagamento immediato di tutti i crediti dell'Azienda, derivanti dallo stesso rapporto legale, immediatamente dopo la fornitura. Tale regola si applica in particolar modo, qualora il committente cessi con l'effettuazione dei pagamenti, qualora gli assegni emessi dal medesimo risultino privi di copertura, qualora risultino in corso a carico del patrimonio del committente o qualora siano state avviate a carico suo procedure concorsuali o qualora l'avvio di una procedura di questo genere risulti respinto a causa del patrimonio insufficiente del predetto.

 

IV         Date delle forniture e dei pagamenti, ritardi nell'adempimento

  1. Le date delle forniture sono approssimative, salvo qualora siano state in forma scritta concordate delle date fisse per l'esecuzione delle operazioni. I termini di consegna vengono legati al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del committente.
  2. Qualora i termini di fornitura concordati non siano stati rispettati per motivi imputabili all'Azienda, il committente sarà intitolato a risolvere il contratto nell'ulteriore termine di almeno 15 giorni lavorativi, approvato dal committente, qualora l'Azienda non sia riuscita a realizzare la fornitura nemmeno nell'ulteriore termine stabilito. La volontà di risolvere il contratto deve essere espressa in forma scritta.  Le forniture possono essere effettuate di sabato solo in base a un accordo speciale e contro pagamento di spese aggiuntive.
  3. Si riterrà che l'Azienda sia in ritardo con la fornitura solo dopo la scadenza del periodo ulteriore ragionevole di almeno 15 giorni lavorativi, approvato dal committente.  Nei casi di forza maggiore o in altre circostanze straordinarie non prevedibili, non imputabili all'Azienda, quali a titolo esemplificativo: difficoltà nella produzione o sospensioni dovute a incendi, alluvioni o eventi simili, difetti relativi all'attrezzatura di produzione e macchinari, le forniture ritardate o la mancanza di forniture da parte dei fornitori dell'Azienda, le sospensioni della produzione a causa della mancanza di materie prime, energia o manodopera, scioperi, chiusure, difficoltà relative all'acquisto dei mezzi di trasporto, disturbi del traffico o interventi ufficiali, l'Azienda sarà intitolata - nella misura in cui gli eventi citati sopra risultino ostacolare l'adempimento degli obblighi dell'Azienda nei tempi previsti - a un rinvio della fornitura di merci e/o servizi per la durata di circostanze di quel genere con la proroga per un periodo ragionevole onde permettere la ripartenza dell'operatività.  Qualora il ritardo nella fornitura di merci o servizi risulti, per motivo di circostanze straordinarie citate sopra, superiore a un mese, l'Azienda sarà intitolata, insieme al committente, a recedere dal contratto in forma scritta, relativamente alle quantità, sulle quali ha influito il ritardo nella consegna, senza diritto di indennizzo ai sensi del punto VIII 1-5 delle Condizioni generali.
  4. In tutti i singoli casi di mancato adempimento l'obbligo di risarcimento dell'Azienda sarà limitato alle disposizioni del punto VIII 1-5.
  5. Qualora il committente reputi ragionevole, l'Azienda è intitolata alla fornitura o resa dei servizi parziale nei tempi di fornitura o adempimento previsti.
  6. Il rispetto degli obblighi di fornitura e adempimento dell'Azienda dipende dall'adempimento regolare e corretto degli obblighi da parte del committente.  L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'adempimento del contratto da parte del committente.   
  7. Le spese, il cui pagamento viene chiesto all'Azienda per motivo di sospensione/arresto di produzione o manipolazione, verranno rimborsate solo qualora legittime e solo fino all'importo delle spese del trasporto per le forniture, alle quali si riferiscono.
  8. Qualora il committente sia in ritardo con la revoca o con la presa in consegna della merce o servizi o qualora risulti responsabile per il ritardo nella spedizione o nella consegna dei beni, l'Azienda sarà intitolata, senza che ciò impatti le eventuali altre richieste, a chiedere il pagamento della somma forfettaria nell'importo dei prezzi locali usuali per lo stoccaggio della merce, a prescindere dal fatto se i beni siano stati stoccati nei magazzini dell'Azienda o di terzi.  L'onere di prova relativo all'eventuale importo di risarcimento inferiore o alla circostanza che il committente non è tenuto a pagare il risarcimento grava su quest'ultimo.

 

V Passaggio dei rischi, spese di trasporto e del confezionamento

  1. In via di principio la spedizione della merce avviene su responsabilità del committente-acquirente, anche qualora il prezzo venga concordato franco destinazione o franco cantiere. L'Azienda non si assume la responsabilità per l'assicurazione della merce. Nell'ipotesi in cui l'acquirente sia in ritardo con la presa in consegna della merce o qualora risulti in ritardo come debitore, il rischio dell'eventuale perdita o peggioramento della qualità della merce passa a quest'ultimo. La stessa regola si applica in caso di violazione di altri obblighi di collaborazione. Qualora le operazioni di carico e/o scarico vengano effettuate in base agli accordi contrattuali individuali, i servizi di questo genere vengono resi ai sensi delle Condizioni generali di funzionamento degli spedizionieri in Slovenia che si applicano alle singole operazioni di carico o al singolo trasporto. Le richieste di risarcimento possono essere presentate a carico dell'Azienda solo nei casi di colpevolezza dell'Azienda (dolo o colpa grave).  I prezzi comprendono il confezionamento standard franco luogo di destinazione e non sono comprensivi delle operazioni di scarico; la merce viene fornita in unità di carico (su pallet o in recipienti), salva diversa modalità di trasporto espressamente pattuita.
  2. Qualora venga su richiesta del committente utilizzata un'altra forma di confezionamento rispetto a quella usuale, questo tipo di confezionamento viene addebitato al committente separatamente.
  3. Qualora la merce venga spedita su europallet, i pallet vengono addebitati al committente, mentre qualora i pallet vengano restituiti interi presso qualsiasi stabilimento o magazzino di fornitura dell'Azienda, viene al committente riconosciuta una nota di credito con la detrazione delle spese di manipolazione in base a un accordo speciale con il committente.
  4. In caso di scarico con l'autogrù, le spese e la responsabilità per lo scarico sono a carico dello stesso committente.

 

VI Obblighi del committente e riserva di diritto di proprietà sulla merce

  1. La merce fornita rimarrà proprietà dell'Azienda fino al pagamento a saldo del prezzo e degli eventuali crediti correnti o futuri, ai quali l'Azienda è intitolata in base al rapporto commerciale con il committente.  L'integrazione del prezzo in una fattura aperta e il riconoscimento del saldo non influiscono sulla riserva del diritto di proprietà.
  2. Il committente sarà tenuto a custodire la merce in modo diligente, fino a quando non ne acquisirà la piena proprietà.
  3. Il committente della merce di proprietà dell'Azienda non può costituire pegni sui beni o consegnarli a titolo di cauzione. Il committente sarà intitolato a vendere la merce fornita nell'ambito del funzionamento regolare alle condizioni, descritte nel prosieguo.  Il sopraccitato diritto alla vendita dei beni non può essere esercitato qualora il committente dovesse cedere il credito dalla rivendita della merce, vantato nei confronti del proprio partner contrattuale, a un terzo, costituire un pegno a favore di un terzo sulla merce citata o qualora il committente stipuli un accordo con un partner contrattuale sul divieto di cessione del credito.
  4. Il committente cede sin d'ora, a titolo di cauzione per l'adempimento di tutte le richieste di cui all'art. VI, punto 1 all'Azienda, tutti i crediti futuri e condizionali derivanti dalla rivendita della merce, fornita da parte dell'Azienda, ivi compresi tutti i diritti accessori, nell'importo del valore del 100% della merce fornita. I crediti citati avranno la priorità sugli altri crediti del committente.  L'accordo di cessione di credito si ritiene in questo modo accettato.
  5. Il committente sarà intitolato a recuperare i crediti dalla propria clientela, trasferiti all'Azienda, nell'ambito del funzionamento corretto e regolare. In ogni caso il committente non sarà intitolato a stipulare con la propria clientela accordi di conto corrente o accordi di divieto di accesso ai crediti, relativamente ai crediti in oggetto, o a trasferire tali crediti a terzi, o ancora costituirli in pegno a terzi. In caso di sussistenza di un rapporto di conto corrente tra il committente e gli acquirenti della merce, sulla quale l'Azienda si riserva il diritto di proprietà, contrariamente al periodo 2 qui sopra, i crediti ceduti ex ante si riferiranno anche al saldo riconosciuto e in caso di insolvenza della clientela al saldo esistente in quel momento.
  6. Il committente sarà tenuto a presentare, su richiesta dell'Azienda, le prove per ogni singolo credito ceduto all'Azienda, informando i propri debitori della cessione, e invitando i debitori a saldare i pagamenti dovuti al committente a favore dell'Azienda, fino all'importo dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti del committente.  L'Azienda stessa sarà intitolata a informare i debitori del committente sulla cessione dei crediti e sul recupero di tali crediti. Tale diritto non verrà, in ogni caso, esercitato, fino a quando il committente non sarà in ritardo con i propri pagamenti, fino a quando non verrà avviata a carico del medesimo una procedura concorsuale e fino a quando il committente continuerà a effettuare i pagamenti.  In caso contrario, l'Azienda sarà intitolata a chiedere al committente di informarla su tutti i crediti ceduti, trasmettendo i dati relativi ai debitori, comunicando tutti i dati necessari per il recupero dei crediti e cedendo tutta la documentazione necessaria.
  7. In caso di sequestro della merce o altri interventi da parte di terzi, il committente sarà tenuto a informare prontamente per iscritto l'Azienda.
  8. Qualora la merce fornita dall'Azienda, sulla quale la stessa si riserva il diritto di proprietà, venga trasformata, fusa o mescolata con oggetti non di proprietà della Knauf Insulation, l'Azienda acquisirà la comproprietà sul nuovo prodotto in proporzione al valore della merce fornita dall'Azienda (importo finale della fattura al lordo d'IVA) e al valore degli altri materiali al momento della trasformazione, inserimento o mescolatura. Per il prodotto, creato con una trasformazione di questo genere, si applicano le stesse condizioni, valide per la merce fornita con la riserva del diritto di proprietà. Qualora la trasformazione, l'inserimento o la mescolatura risulti tale da far risultare il prodotto del committente come prodotto principale, viene concordato che il committente trasferirà all'Azienda la parte proporzionale della proprietà.  Il committente sarà intitolato, nell'ambito del funzionamento corretto e regolare, a disporre dei prodotti, creati con questo genere di trasformazione, modifica o mescolatura, precisando che non avrà in tal caso il diritto a costituire la merce in pegno o cederla a terzi, e a condizione che vengano dal committente adempiti nelle tempistiche previste gli obblighi derivanti dal rapporto commerciale del medesimo con l'Azienda.  Il committente trasferisce immediatamente, dal titolo di cauzione, all'Azienda ogni credito derivante dalla vendita di siffatti nuovi prodotti, in proporzione al materiale dell'Azienda inserito nei prodotti. Qualora il committente fonda o mescoli la merce fornita con un prodotto di un terzo, lo stesso cede da tale momento all'Azienda i propri crediti nei confronti di terzi nel valore della merce dell'Azienda, inserita in quel prodotto. L'accordo di cessione di credito si ritiene in questo modo accettato.
  9. Il committente trasferisce all'Azienda anche i crediti pari al valore della merce dell'Azienda a titolo di assicurazione dei crediti di quest'ultima, derivanti dalla trasformazione, dall'inserimento o dalla mescolatura della merce dell'Azienda con l'immobile di un terzo.
  10. L'Azienda si impegna a svincolare a discrezione propria, su richiesta del committente, le assicurazioni, alle quali è intitolata, nell'ambito in cui il valore incassabile delle assicurazioni dell'Azienda supera per più del 20% il valore dei crediti della stessa nei confronti del committente, oggetto dell'assicurazione.
  11. In caso di violazione del contratto da parte del committente, in particolare in caso di lunghi ritardi con il pagamento per importi superiori al 10% del valore fatturato, l'Azienda sarà intitolata a risolvere il contratto e alla restituzione della merce fornita, senza che vengano pregiudicate le altre richieste (di risarcimento) nei confronti del committente.  Dopo la ricevuta della merce restituita, l'Azienda sarà intitolata a utilizzarla. Il ricavato dall'uso della merce verrà detratto dai crediti vantati nei confronti dell'Azienda dal committente con la detrazione delle spese per l'uso della merce.

 

VII.       Diritti del committente in caso di non conformità

  1. Il committente è tenuto ad avvisare l'Azienda di ogni vizio palese, ogni fornitura di beni non conformi o di discostamento dalla qualità concordata in forma scritta, senza indugi ingiustificati, entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui ha ricevuto la merce. I vizi occulti dovranno essere dal committente segnalati entro otto giorni dal giorno in cui il committente ne è venuto a conoscenza. L'acquirente sarà tenuto a verificare, se necessario con una lavorazione di prova, se la merce fornita risulta senza vizi e idonea per lo scopo d'uso previsto. Tale obbligo del cliente è valido anche qualora la merce venga lavorata all'interno di sistemi non acquistati dall'Azienda. Qualora i vizi emergano solo in seguito alla lavorazione, occorre sospendere immediatamente i lavori e proteggere la merce originale non ancora lavorata, contenuta in imballaggi ancora chiusi. Il committente sarà tenuto a mettere l'eventuale merce di questo genere immediatamente a disposizione dell'Azienda, su richiesta di quest'ultima, per permetterne l'esame. Ogni contestazione dal titolo di non conformità sarà esclusa dopo sei mesi dal passaggio del rischio al committente ai sensi sensi dell'art. V, punto 1, e si riterrà presentata in ritardo qualora venga accertato che si sarebbe potuto notare la non conformità nel tempo previsto. In caso di contestazioni per mancanza di conformità, non eseguite regolarmente o eseguite in ritardo (art. VIII, punti 1-5), il committente perde i diritti dal titolo delle contestazioni per mancanza di conformità ai sensi dell'art. VIII, punti 1-5 delle Condizioni generali, salvo qualora si dimostri che il vizio sia stato taciuto dall'Azienda con dolo.
  2. Qualora l'Azienda abbia fornito della merce difettosa, rappresenta l'obbligo della stessa eliminare i vizi successivamente (migliorie successive della merce) o fornire merci senza vizi (adempimento successivo), a discrezione dell'Azienda.  Qualora l'Azienda non sia disposta o non sia in grado di effettuare l'adempimento successivo o qualora l'adempimento successivo venga per motivi imputabili all'Azienda rinviato per un periodo di lunghezza irragionevole, o qualora non venga realizzato per altri motivi, il committente è intitolato a risolvere il contratto o chiedere la riduzione del prezzo. In seguito al secondo tentativo non riuscito, si riterrà che il miglioramento successivo della merce fornita non sia andato a buon termine, salvo qualora dovesse risultare altrimenti nel caso concreto o in base ad altre circostanze. Qualora sia stato arrecato al committente un danno con la fornitura della merce dell'Azienda o qualora lo stesso abbia dovuto sostenere delle spese inutili, saranno a carico dell'Azienda le responsabilità ai sensi degli artt. VII 1, VIII 1-5 e IX.

 

 

VIII Diritti e obblighi dell'Azienda

  1. La responsabilità per il danno o per le spese inutili - a prescindere dalla base giuridica - sorgono per l'Azienda nei seguenti casi:
    1. a) qualora il danno o le spese siano stati causati da uno dei subappaltatori dell'Azienda con la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; o
    2. b) qualora il danno o le spese inutili siano stati causati per colpa grave o violazione dolosa degli obblighi da parte dell'Azienda o di uno dei suoi subappaltatori.
  2. Ai sensi dell'art. VIII 1. a) e b) l'Azienda è responsabile per i danni o per le spese inutili, causate con la consulenza o con la trasmissione di informazioni senza particolare compenso, solo in caso di violazioni dolose o colpose, a condizione che la violazione degli obblighi non sussista sotto forma di vizi materiali della merce fornita ai sensi dell'art. 459 del Codice delle obbligazioni (OZ). 
  3. In caso di responsabilità dell'Azienda per la violazione degli obblighi contrattuali essenziali ai sensi dell'art. VIII 1. a), nell'ipotesi che la violazione non sia stata commessa con dolo o colpa, la responsabilità dell'Azienda è limitata al risarcimento del danno ragionevolmente prevedibile. In tal caso l'Azienda non sarà in alcun caso responsabile per il lucro cessante del committente o per il danno conseguente non prevedibile. La limitazione della responsabilità citata qui sopra (commi 1 e 2), si applica in maniera identica al danno causato con dolo o colpa dal personale dipendente o autorizzato dell'Azienda. La stessa non sarà responsabile per perdite o danni indiretti del committente, sorti a causa di richieste di pagamento di pene contrattuali avanzate da parte di terzi.
  4. Le limitazioni della responsabilità di cui al punto VIII, 1 e 2, non si applicano qualora la garanzia dell'Azienda risulti obbligatoria ai sensi della normativa, legata alla responsabilità per il prodotto o in caso di richieste dovute al decesso, alle lesioni o alle patologie causate. Qualora la merce fornita dall'Azienda non risulti avere le caratteristiche garantite, l'Azienda sarà responsabile solo per il danno che non sarebbe sorto qualora la merce fosse stata dotata delle caratteristiche garantite.
  5. Ogni ulteriore responsabilità dell'Azienda per il risarcimento del danno eccedente l'ambito delle disposizioni del punto VIII 1-3, è esclusa (art. 133 del Codice delle obbligazioni (OZ)), a prescindere dalla natura giuridica della richiesta.
  6. L'Azienda non sarà responsabile del danno causato, qualora l'adempimento dell'obbligo di fornitura non risulti possibile o risulti in ritardo a causa del regolare adempimento degli obblighi di diritto pubblico, relativi al Regolamento europeo sui prodotti chimici REACH.
  7. Nei casi in cui l'obbligo di risarcimento danni risulti escluso o limitato ai sensi dell'art. VIII 1-4, tale esclusione si applica anche alla responsabilità personale per il danno causato da parte del personale dipendente, degli operatori, delle persone autorizzate, degli assistenti addetti all'adempimento e dei subappaltatori.

 

IX. Prescrizione delle richieste       

  1. Le richieste del committente relative ai vizi della merce fornita o dei servizi resi in contrasto con il contratto, ivi comprese le richieste di risarcimento danno e le richieste per il rimborso delle spese inutili, avranno la validità di sei mesi, salva diversa disposizione della normativa vincolante. 
  2. Qualora siano stati dal parte dell'Azienda offerti servizi di consulenza non addebitabili non corretti e/o trasmesse delle informazioni non corrette, con le quali non sono stati rispettati gli obblighi della medesima, e qualora non sia stata fornita la merce relativa alla consulenza offerta o alle informazioni e consulenze trasmesse e le informazioni inoltrate non comportino vizi materiali della merce fornita (art. 459 del Codice delle obbligazioni (OZ)), tutte le richieste da tale titolo si prescrivono entro sei mesi dalla data della decorrenza del termine di prescrizione.  Qualora la violazione citata comporti vizi della merce fornita (art. 459 del Codice delle obbligazioni (OZ)), relativamente alla consulenza o alle informazioni trasmesse, le richieste da tale titolo si prescrivono nel rispetto delle condizioni previste dai punti 1, 2 e 4.
  3. Le disposizioni dei punti da 1 a 3 non si applicano alla prescrizione estintiva delle richieste per eventi con esito mortale, lesioni fisiche o peggioramento delle condizioni di salute, o alla prescrizione delle richieste ai sensi della normativa slovena in materia di responsabilità del prodotto, o alle richieste in base a vizi giuridici della merce fornita, relative al diritto materiale di un terzo, in base al quale quest'ultimo può chiedere la consegna della merce, fornita da parte dell'Azienda. In ogni caso, le disposizioni citate non si applicano alla prescrizione delle richieste del committente/acquirente, basate sull'occultamento truffaldino dei vizi della merce, fornita da parte dell'Azienda o derivanti dalla violazione dolosa degli obblighi della stessa Azienda o violazioni per colpa grave. Nei casi previsti dall'art. IX, punto 3, si applicano per le richieste citate i termini di prescrizione previsti dalla legge.

 

X Restituzione della merce

È esclusa ogni restituzione della merce, sulla quale non sono stati individuati vizi. Qualora l'Azienda accetti in casi straordinari la restituzione del prodotto, sul quale non sono stati accertati vizi, la relativa nota di credito verrà al committente riconosciuta solo in caso di constatazione da parte dell'Azienda che la merce è interamente utilizzabile.  In caso di restituzioni del genere descritto, viene detratto almeno il 20% del valore fatturato o vengono detratti almeno 30 euro per le spese dell'esame, della presa in carico e del nuovo confezionamento della merce. La nota di credito per la merce restituita non viene liquidata, ma considerata nelle forniture successive.

 

XI Divieto di cessione

Salvo espresso previo consenso dell'Azienda, non sono ammissibili la cessione o la costituzione in pegno dei diritti e/o delle richieste nei confronti dell'Azienda in parte o interamente, in particolare delle richieste dal titolo di vizi sulla merce fornita o relativi alla violazione degli obblighi dell'Azienda. Un tanto non si applica alla cessione contrattuale dei crediti ex art. 417 del Codice delle obbligazioni (OZ).

 

XII Luogo di adempimento, competenza giudiziaria, diritto applicabile, clausole commerciali

  1. Viene considerato come luogo di adempimento - in base al quale viene regolata la competenza giudiziaria esclusiva per ogni richiesta derivante dalle controversie tra l'Azienda e i commercianti o le persone giuridiche di diritto pubblico - la sede dell'Azienda. Salva diversa disposizione obbligatoria della legge, l'Azienda è inoltre intitolata a citare in giudizio il committente presso il Foro competente in base alla sede di quest'ultimo.
  2. I rapporti giuridici tra l'Azienda e il committente vengono regolati esclusivamente dalla legge slovena che si applica tra i commercianti sloveni, e sulla quale è possibile prendere efficaci accordi reciproci in ogni singolo Stato del fornitore (vedi art. I di queste Condizioni generali).  E’ esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti nella compravendita internazionale della merce (CISG - UN Purchase Law) e del diritto privato sloveno.
  3. Qualora siano state reciprocamente pattuite condizioni commerciali ai sensi delle condizioni di INCOTERMS, si applica l'ultima versione delle condizioni citate con tutte le modifiche più recenti (attualmente è in vigore l'edizione del 2020).

 

XII Disposizioni finali

  1. Qualora qualsiasi disposizione di queste Condizioni generali perda la validità, diventi parzialmente valida o la sua validità venga esclusa in base a un contratto speciale, un tanto non influirà sulla validità delle rimanenti disposizioni.
  2. I dati sul committente, acquisiti nel corso della collaborazione commerciale dell'Azienda, vengono custoditi ai sensi delle disposizioni della Legge sulla Privacy.